I rifiuti speciali e la loro gestione
Definire la differenza tra Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani è alla base delle valutazioni che ogni impresa produttrice deve affrontare. Per Rifiuti Speciali si intendono quelle tipologie di rifiuti che non vengono gestiti dalla pubblica amministrazione (e quindi soggetti per qualità e quantità ai contributi fiscali, vedi TARI) ma vengono trattati, recuperati e smaltiti da aziende private. In questo panorama si posiziona Nuova Lario srl, che offre alle aziende un servizio a 360° sui Rifiuti Speciali pericolosi o non pericolosi. Nella maggior parte dei casi i rifiuti vengono gestiti direttamente da personale aziendale, ma, in caso di necessità specifiche, la Nuova Lario srl può affidarsi a una serie di collaborazioni esterne che permettono di soddisfare al meglio le esigenze del produttore. Mettiamo a vostra disposizione personale altamente qualificato che, recandosi presso i singoli produttori, è in grado di fornire qualsiasi tipo di consulenza per la gestione di ogni tipologia di rifiuto speciale.
Per la corretta gestione dei Rifiuti Speciali facciamo riferimento alla definizione di RIFIUTO che in Italia è data dall’art. 183 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, il cosiddetto TESTO UNICO AMBIENTALE: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Per Detentore si intende chiunque abbia in carico il rifiuto sia esso uno scarto di produzione, un materiale obsoleto, oppure un oggetto acquistato da terzi che si intende avviare ad operazioni di recupero o smaltimento.
Facendo riferimento al TESTO UNICO AMBIENTALE si precisa anche che il rifiuto di qualsiasi natura deve essere stoccato per categorie omogenee in un DEPOSITO TEMPORANEO, rispettando alcune regole basilari:
- ogni rifiuto va opportunamente confezionato, imballato ed etichettato affinché possa essere identificato in modo chiaro.
- l’area di deposito deve essere ben contrassegnata e delimitata
I rifiuti in deposito devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con i seguenti vincoli temporali:
- Entro 3 mesi dalla produzione, indipendentemente dalla quantità prodotta
- Entro un anno dalla produzione (annotata sul registro di carico e scarico) per quantità di rifiuti non pericolosi inferiori ai 20 mc, o per quantità di rifiuti pericolosi inferiori ai 10 mc.